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Sez. L, Sentenza n. 5018 del 03/09/1988 (Rv. 459823 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - BRACCIANTI AGRICOLE - REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO - RAGGIUNGIMENTO - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1988-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459823-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - BRACCIANTI AGRICOLE - REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO - RAGGIUNGIMENTO - MOMENTO RILEVANTE.*

Ai fini del godimento da parte delle braccianti agricole della indennità di maternità prevista dall'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 il requisito del numero minimo (oltre cinquantuno) di giornate lavorative annue - requisito che costituisce un presupposto indispensabile per la Costituzione del rapporto assicurativo di malattia dei lavoratori agricoli e che quindi condiziona l'insorgenza del diritto all'indennità suddetta - deve essere integrato prima dell'inizio del periodo di interdizione lavorativa cioè dei due mesi precedenti la data presunta del parto, tenendo conto, per il computo di tale periodo, unicamente della data del parto secondo la durata normale della gestazione, e non di quella effettiva in cui il parto sia avvenuto prematuramente. (V 2861/87, mass n 451983; (V 133/86, mass n 443783).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)