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Sez. L, Sentenza n. 133 del 11/01/1986 (Rv. 443783 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - ASTENSIONE OBBLIGATORIA O ASSENZA FACOLTATIVA DAL LAVORO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA - PRESUPPOSTI - REGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - LAVORATRICI AGRICOLE - ISCRIZIONE NEGLI APPOSITI ELENCHI E SVOLGIMENTO - DI UN MINIMO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443783-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - ASTENSIONE OBBLIGATORIA O ASSENZA FACOLTATIVA DAL LAVORO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA - PRESUPPOSTI - REGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - LAVORATRICI AGRICOLE - ISCRIZIONE NEGLI APPOSITI ELENCHI E SVOLGIMENTO - DI UN MINIMO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*

Il diritto della lavoratrice madre all'indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa dal lavoro - pur non essendo subordinato a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa, come espressamente prevede l'ultimo comma dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 - presuppone comunque che risulti costituito un valido rapporto assicurativo. Pertanto, nell'ipotesi di lavoratrici agricole, devono necessariamente ricorrere - perché insorga il diritto all'indennità suddetta - i requisiti prescritti dall'art. 3 del d.l. n. 212 del 1946, ossia l'iscrizione negli elenchi agricoli nominativi e lo svolgimento di un minimo di attività lavorativa (51 giornate nel corso di un anno). (Conf 1408/85, mass n 439455; (Conf 5738/84, mass n 437413).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)