Sez. 3, Sentenza n. 2915 del 10/05/1985 (Rv. 440667 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - VENDITA DI UN TERRENO - ERRORE SULLA NATURA EDIFICATORIA DI ESSO, RITENUTO AGRICOLO DAL VENDITORE - RILEVANZA - ANNULLABILITÀ DELLA VENDITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - VENDITA DI UN TERRENO - ERRORE SULLA NATURA EDIFICATORIA DI ESSO, RITENUTO AGRICOLO DAL VENDITORE - RILEVANZA - ANNULLABILITÀ DELLA VENDITA - CONDIZIONI.*
L'errore sulla natura edificatoria di un terreno, la quale costituendo una sua qualità essenziale, determina l'annullabilità della compravendita di tale bene ove l'alienante lo abbia ritenuto agricolo, deve sussistere al momento della prestazione del consenso e presuppone l'esistenza di elementi obiettivi Atti a dimostrare la edificabilità attuale e concreta del suolo e non la mera prospettiva di futura possibilità di edificazione, ancorché questa ultima possa incidere sul valore del bene. (V 4020/74, mass n 372610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)