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Sez. 2, Sentenza n. 2518 del 28/03/1990 (Rv. 466204 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE - ERRORE SULLA QUALITÀ DELL'OGGETTO - PRELIMINARE DI VENDITA DI TERRENO RITENUTO DI NATURA AGRICOLA - REALE NATURA EDIFICATORIA DEL TERRENO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466204-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE - ERRORE SULLA QUALITÀ DELL'OGGETTO - PRELIMINARE DI VENDITA DI TERRENO RITENUTO DI NATURA AGRICOLA - REALE NATURA EDIFICATORIA DEL TERRENO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

Ricorre l'errore su una qualità dell'oggetto, che rende annullabile il contratto, nel caso di promessa di vendita di un suolo che sia ritenuto di natura agricola, ove lo stesso abbia natura edificatoria, non solo in quanto detto suolo sia indicato come tale in un piano regolatore, ma anche in presenza di un complesso di elementi oggettivi che ne attestino l'attuale e concreta vocazione edilizia: tra tali elementi va considerata l'avvenuta approvazione, in Sede locale, di un piano regolatore che inserisca l'area nel previsto sviluppo edilizio, ancorché esso non abbia ancora esaurito il procedimento richiesto per l'entrata in vigore delle sue norme e non abbia ricevuto la definitiva approvazione in Sede regionale. (V 3809/88, mass n 459044; (V 3892/85, mass n 441469; (V 3734/85, mass n 441314; (V 2915/85, mass n 440667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)