Sez. 1, Sentenza n. 12729 del 28/11/1992 (Rv. 479776 - 01)
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere | Ente pubblico (ente acquedotti siciliani) - Partecipazione al procedimento con la rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato - Lodo - Notifica alla parte personalmente - Impugnazione - Termine breve - Decorrenza - Esclusione.
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere
In tema di arbitrato, il principio secondo cui la notifica del lodo alla parte personalmente fa decorrere il termine breve per la proposizione dell'impugnazione del lodo stesso per nullità, anche quando la parte sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un procuratore, eleggendo o meno domicilio presso il suo studio, non è applicabile ove detta parte sia un ente pubblico (nella specie, Ente acquedotti siciliani) ed abbia partecipato a quel procedimento avvalendosi della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato, in applicazione dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificato dall'art. 2 della legge 3 aprile 1979 n. 103, trattandosi di assistenza che spetta "ex lege" all'Avvocatura stessa in via generale ed esclusiva, senza che si richieda una specifica deliberazione, né il conferimento di formale procura, e che, quindi, rende operanti, per detta notificazione, le regole di cui al citato R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)