Sez. 1, Sentenza n. 698 del 24/01/1998 (Rv. 511909 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - TERMINI | Decorrenza - Dalla notificazione del lodo alla parte personalmente - Sussistenza - Parte assistita nel procedimento arbitrale da procuratore domiciliatario - Rilevanza - Esclusione.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - TERMINI
In tema di arbitrato, la notificazione del lodo alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., anche quando la parte medesima sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo, dato che in tal giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza senza vera e propria costituzione, sì da lasciare inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 170 e 285 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)