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Sez. 3, Sentenza n. 22186 del 20/10/2009 (Rv. 610303 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Potere discrezionale del giudice di merito - Omesso esame dell'istanza di cancellazione - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610303-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

Poiché la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio a norma dell'art. 89 cod. proc. civ., l'istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di impugnazione l'omesso esame di essa né l'omesso esercizio del suddetto potere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)