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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15137 del 22/07/2016 (Rv. 641697 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione - Istanza di parte - Contenuto - Specificazione delle espressioni - Necessità - Difetto - Nullità dell'istanza.
Stato
decisa il 2016-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641697-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

In tema di espressioni sconvenienti o offensive contenute in atti processuali, quando l'istanza di cancellazione provenga dalla parte, la sua idoneità al raggiungimento dello scopo di sollecitare il potere officioso del giudice esige, a pena di nullità, che essa individui, con precisione, le espressioni "de quibus".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)