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Sez. 3, Sentenza n. 31457 del 02/12/2025 (Rv. 677209-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Credito azionato in via esecutiva da società risultante da scissione - Contestazione del contratto di scissione - Prova documentale - Necessità - Fondamento - Contestazione della titolarità del credito ceduto - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni. SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677209-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

Nel caso in cui una società sorta a seguito di scissione ex art. 2506 c.c. azioni in via esecutiva un credito cedutole dalla società scissa, mentre la prova del contratto di scissione - ove ne sia contestata la sussistenza - deve essere data per iscritto, in ragione della pubblicità legale cui lo stesso è soggetto ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, quella della titolarità del credito può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della relativa inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.

Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 ter, Cod. Civ. art. 2506 quater, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)