Sez. L, Sentenza n. 1894 del 09/03/1990 (Rv. 465774 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - GIUDICATO SULLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - IMPOSSIBILITÀ PER QUEST'ULTIMO DI OTTENERE UN NUOVO ED AUTONOMO ACCERTAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NEI RAPPORTI CON DETTO ENTE O DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - GIUDICATO SULLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - IMPOSSIBILITÀ PER QUEST'ULTIMO DI OTTENERE UN NUOVO ED AUTONOMO ACCERTAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NEI RAPPORTI CON DETTO ENTE O DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
L'impossibilità, per il datore di lavoro, di sottrarsi all'autorità del giudicato penale che ne accerta la responsabilità per un infortunio sul lavoro - ove tale autorità sia invocata in Sede civile, ai fini dell'Azione di regresso promossa dall'i.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante dalle parziali declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze nn. 22 del 1967, 102 del 1981 e 118 del 1986) - per ottenere in detta Sede un autonomo accertamento dei fatti, manifestamente non viola né il principio di eguaglianza nei rapporti con l'istituto assicuratore (la cui Azione è autonomamente esercitabile, senza preclusioni nascenti da eventuale giudicato penale assolutorio, stante l'impossibilità dell'istituto stesso di partecipare al procedimento conclusosi con tale giudicato), né il diritto di difesa del datore di lavoro (compiutamente esercitabile nel giudizio penale promosso nei suoi confronti).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)