Sez. L, Sentenza n. 6506 del 09/06/1995 (Rv. 492761 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Giudicato penale sull'esclusiva responsabilità di un infortunio mortale - Deduzione nel successivo giudizio civile, da parte del responsabile civile citato o intervenuto in sede penale, del concorso della vittima - Preclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Il giudicato penale che attribuisca ad un determinato soggetto l'esclusiva responsabilità di un infortunio mortale preclude al responsabile civile ritualmente citato o intervenuto nel processo penale conclusosi con l'affermazione di responsabilità, di sollevare nel giudizio civile contro di lui promosso dall'I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno n. 1124 la questione dell'eventuale concorso della vittima, atteso che in tale ipotesi come disposto dall'art. 651 cod. proc. pen. il giudicato penale fa stato nei confronti del responsabile civile quanto all'accertamento del fatto ed alla sua illeceità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)