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Sez. 3, Sentenza n. 5103 del 26/05/1999 (Rv. 526681 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Conclusione di un nuovo contratto, anche a mezzo di comportamento concludente - Produzione degli effetti di cui il primo contratto non era capace - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526681-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Concluso un contratto nullo per mancanza nell'oggetto di uno dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 cod. civ. - o per qualsiasi altra causa -, le parti consapevoli della nullità, in applicazione del principio di autonomia contrattuale, possono dare vita, "expressis" o con comportamento concludente, ad un nuovo contratto valido, che si sostituisca al precedente e che produca quegli effetti che il precedente non era in grado di produrre (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che le parti, con comportamento concludente, avevano dato vita ad un nuovo contratto di locazione con lo stesso corrispettivo rivalutabile, in luogo del primo contratto nullo per impossibilità dell'oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)