Sez. L, Sentenza n. 8945 del 04/07/2000 (Rv. 538217 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Effetti della sentenza delle Corte costituzionale n. 124 del 1991 sulle clausole prevedenti, prima della sentenza stessa, il computo dell'indennità di contingenza per settori produttivi diversi da quello industriale - Riviviscenza delle suddette clausole - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa all'indennità di presenza ACEA.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA
In base ai principi affermati da questa Corte in materia di effetti delle sentenze costituzionali di accoglimento delle questioni incidentali di legittimità costituzionale, deve escludersi che per effetto della sent. cost. n. 124 del 1991 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 38 del 1986, dell'art. 2, comma primo, del D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977, nella parte in cui non consentiva la computabilità dell'indennità di contingenza su emolumenti retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria) si sia verificata l'automatica riviviscenza delle clausole che includevano l'indennità di contingenza nella base di calcolo di una voce retributiva particolare di un settore produttivo diverso da quello industriale. Infatti, tali clausole, prima del menzionato intervento della Corte Costituzionale, erano da considerare nulle, sicché - secondo i principi da applicare alle clausole nulle - per la loro efficacia in epoca successiva al 28 febbraio 1986 è necessaria la dimostrazione della volontà delle parti sociali di includere l'indennità di contingenza nell'emolumento oggetto di controversia. (Fattispecie in materia di indennità di presenza ACEA).
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1986 num. 38, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)