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Sez. 1, Sentenza n. 460 del 11/02/1969 (Rv. 338546 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - RAPPRESENTANTE OBBLIGATORIO DEL COMUNE PRESSO UN ENTE SOVVENZIONATO - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338546-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - RAPPRESENTANTE OBBLIGATORIO DEL COMUNE PRESSO UN ENTE SOVVENZIONATO - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*

Non puo ravvisarsi conflitto di interessi, implicante l'ineleggibilita a consigliere comunale, nel rapporto fra comune e suo rappresentante presso un ente sovvenzionato, ove tale rappresentanza sia obbligatoria per legge. (nella specie, e stato escluso il conflitto di interessi, per la nomina a consigliere del comune di pratola serra, di una persona incaricata della rappresentanza dello stesso comune presso il consorzio idrico dell' alto calore, ente sovvenzionato). (V. 2364-68, massima n.334706 1479-68, massima n.333140).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)