Sez. 1, Sentenza n. 4810 del 03/08/1988 (Rv. 459630 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PARTECIPAZIONE DI CONSIGLIERI DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI IN ENTI - ESPRESSA PREVISIONE LEGISLATIVA - INELEGGIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PARTECIPAZIONE DI CONSIGLIERI DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI IN ENTI - ESPRESSA PREVISIONE LEGISLATIVA - INELEGGIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di elezioni amministrative non è configurabile né una causa di ineleggibilità né una situazione di incompatibilità nei confronti di coloro che ricoprono cariche amministrative in enti nei quali la partecipazione di consiglieri di enti pubblici territoriali è prevista dalla legge che dell'ente disciplina l'organizzazione: ciò perché, in tal caso, è la stessa legge che in via di eccezione e in astratto pone una deroga alla regola generale che configura un'inconciliabilità tra le amministrazioni di due enti (sovvenzionante - sovvenzionato; vigilante - vigilato) impedendo che la stessa persona partecipi contemporaneamente all'attività di amministrazione nell'ambito di entrambi gli enti. (Conf 2780/77, mass n 386420; (Conf 460/69, mass n 338546; (Conf 2364/68, mass n 334706; (Conf 1479/68, mass n 333140).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 n. 11 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)