Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 30/05/2008 (Rv. 603584 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI | Sospensione speciale disposta ex artt. 1 d.l. n. 364 del 1997 e 61 legge n. 449 del 1997 - Ambito di applicazione - Individuazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI
La speciale sospensione dei termini processuali conseguenti al sisma del 1997, prevista dal d.l. n. 364 del 1997, convertito con modificazioni nella legge n. 434 del 1997 e dall'art. 61 della legge n. 499 del 1997 (legge finanziaria del 1997) opera anche nei confronti dei soggetti residenti negli altri comuni e territori delle regioni Umbria e Marche, diversi da quelli indicati con l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, indipendentemente dalla data finale di scadenza dei termini in questione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)