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Sez. 1, Sentenza n. 7849 del 09/06/2000 (Rv. 537430 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI | Sospensione speciale disposta ex artt. 1 D.L. n. 364 del 1997 e 61 legge n. 449 del 1997 - Soggetti non aventi la residenza ma solo il domicilio alla data del 26 settembre 1997 in un comune dell'Umbria o delle Marche - Applicabilità della sospensione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537430-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI

In relazione alla speciale sospensione dei termini processuali conseguente al sisma del 1997 e disposta, dall'art. 1 D.L. n. 364 del 1997 (come modificato dalla legge di conversione n. 434 del 1997), per i comuni dell'Umbria e delle Marche individuati da apposita ordinanza del Ministro degli Interni, e, dall'art. 61 della legge n. 449 del 1997, per gli altri comuni delle suindicate regioni, ancorché non segnalati nella citata ordinanza ministeriale, è da ritenersi che, con riguardo alle persone fisiche, essa sia applicabile non solo ai residenti, ma anche a tutti coloro che, alla data del 26 settembre 1997, pur non essendo residenti, avessero tuttavia nei comuni suindicati il proprio domicilio ai sensi dell'art. 43 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)