Sez. 1, Sentenza n. 1464 del 23/03/1989 (Rv. 462273 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO - GIRATA DICHIARATA IN NOME DEL LEGITTIMO PORTATORE - MANCATA INDICAZIONE NEL DOCUMENTO DEL CONFERIMENTO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO - INTERRUZIONE DELLA SERIE CONTINUA DELLE GIRATE - ESCLUSIONE - ACQUIRENTE IN BUONA FEDE DEL TITOLO - TUTELA EX ART. 1994 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO - GIRATA DICHIARATA IN NOME DEL LEGITTIMO PORTATORE - MANCATA INDICAZIONE NEL DOCUMENTO DEL CONFERIMENTO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO - INTERRUZIONE DELLA SERIE CONTINUA DELLE GIRATE - ESCLUSIONE - ACQUIRENTE IN BUONA FEDE DEL TITOLO - TUTELA EX ART. 1994 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
La serie continua delle girate su un certificato azionario, quale requisito per gli effetti dell'acquisto in buona fede "a non domino", ai sensi dell'art. 1994 cod. civ., non è interrotta dalla girata che sia stata apposta da agente di cambio con la dicitura "per mandato speciale del girante", seguita dalla sottoscrizione e dalla qualifica, ma senza che dal titolo risulti il conferimento del potere rappresentativo, posto che il requisito medesimo, anche per i titoli nominativi, richiede la formale ricostruibilità della derivazione dell'acquisto dall'originario intestatario, a prescindere dalla validità delle singole girate. (V 3362/77, mass n 386907; (V 366/64, mass n 300451; (V 1075/62, mass n 251793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)