Sez. 1, Sentenza n. 3362 del 28/07/1977 (Rv. 386907 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO - GIRATA DICHIARATA IN NOME DEL LEGITTIMO PORTATORE - MANCATA INDICAZIONE NEL DOCUMENTO DEL CONFERIMENTO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO - INTERRUZIONE DELLA SERIE CONTINUA DELLE GIRATE - CONSEGUENZA - TUTELA EX ART 1994 COD CIV DEI SUCCESSIVI ACQUIRENTI - INAPPLICABILITA - BUONA FEDE NELL'ACQUISTO DEL POSSESSO - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO - GIRATA DICHIARATA IN NOME DEL LEGITTIMO PORTATORE - MANCATA INDICAZIONE NEL DOCUMENTO DEL CONFERIMENTO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO - INTERRUZIONE DELLA SERIE CONTINUA DELLE GIRATE - CONSEGUENZA - TUTELA EX ART 1994 COD CIV DEI SUCCESSIVI ACQUIRENTI - INAPPLICABILITA - BUONA FEDE NELL'ACQUISTO DEL POSSESSO - IRRILEVANZA.*
Diversamente da quanto accade in tema di circolazione dei titoli all'ordine, la girata del titolo nominativo (nella specie, certificato azionario) a mezzo di un soggetto (nella specie, agente di cambio) che dichiari nel documento di agire in nome del legittimo portatore, ma senza che dal documento medesimo risulti il conferimento del potere rappresentativo, interrompe la serie continua delle girate, richiesta dalla disciplina che regola la circolazione del titolo, con la conseguenza che chi successivamente ne acquisti il possesso, ancorche in buona fede, non puo invocare la tutela prevista dall'art 1994 cod civ, la quale postula il rispetto di quella disciplina, e rimane soggetto all'Azione di rivendicazione. (contra 366/64, mass n 300451; (contra 1075/62, mass n 251793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1994, Cod. Civ. art. 2023, Regio Decr. 29/03/1942 num. 239 art. 12, Regio Decr. 29/03/1942 num. 239 art. 14, Regio Decr. 29/03/1942 num. 239 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)