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Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008 (Rv. 605481 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Solidarietà dei coautori dell'illecito - Presupposti - Medesimezza dell'elemento soggettivo - Necessità - Esclusione - Concorso di condotte dolose con fatti colposi - Sufficienza - Conseguenze - Corresponsabilità solidale del direttore responsabile e del giornalista per lo scritto diffamatorio di quest'ultimo - Sussistenza - Accertamento del dolo o della colpa del direttore - Necessità.
Stato
decisa il 2008-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605481-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

Affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 cod. civ., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso. Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)