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Sez. 3, Sentenza n. 11952 del 17/05/2010 (Rv. 613468 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Fatto dannoso diffamatorio derivante da più condotte - Azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti e diversi - Responsabilità solidale - Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613468-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Nel caso di imputazione a più persone di un fatto illecito diffamatorio, sia pure posto in essere con condotte autonome e diverse fra loro, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, con la conseguenza che l'azione risarcitoria non dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra i responsabili, potendo essere proposta dal danneggiato anche nei confronti soltanto di uno di essi, in quanto il delitto di diffamazione è unisoggettivo e non a concorso plurisoggettivo necessario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, che aveva annullato l'intero giudizio di primo grado, per nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di uno dei responsabili, ritenendo che l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo costituisse il presupposto logico-giuridico della pronuncia nei confronti degli altri).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)