Sez. 3 - , Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023 (Rv. 667587 - 02)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Riscossione spese processuali penali - Termine per iscrizione a ruolo ex art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Decadenza - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE
In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)