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Sez. 3, Sentenza n. 1526 del 17/02/1994 (Rv. 485347 - 01)

Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese | Richiesta di distrazione - Formulazione nelle conclusioni o nella comparsa conclusionale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485347-01

Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese

La richiesta di distrazione delle spese può essere formulata anche nelle conclusioni o nella comparsa conclusionale atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contradditorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)