Sez. 4, Sentenza n. 2993 del 06/12/2007 Ud. (dep. 21/01/2008) Rv. 238571 - 01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Legge n. 46 del 2006 - Sentenze di proscioglimento del giudice di pace. Preclusione all'appello del Pubblico Ministero - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006 in relazione all'art. 36 D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non consentono al Pubblico Ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunziate dal Giudice di Pace e correlativamente prevedono che l'appello proposto avverso tale sentenze prima della entrata in vigore della menzionata L. n. 46 del 2006 sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. (V. Corte cost. n. 26 del 2007).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 9 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)