Sez. 2, Sentenza n. 25446 del 13/03/2007 Cc. (dep. 03/07/2007) Rv. 236593 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Inappellabilità da parte del P.M. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 Cost. - dell'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nella parte in cui, sostituendo l'art. 428 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro la sentenza di non luogo a procedere, in quanto la complessiva revisione del sistema delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere operata dal legislatore non altera in termini di intrinseca incoerenza la parità delle parti processuali. V. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)