Sez. 3, Sentenza n. 4423 del 28/02/1997 Ud. (dep. 13/05/1997) Rv. 208380 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Costruzione abusiva - Esistenza di solo vincolo idrogeologico con esclusione di qualsiasi vincolo paesaggistico - Reati di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 e all'art. 734 cod.pen. - Insussistenza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Nel caso in cui risulti accertata l'esistenza soltanto di un vincolo idrogeologico interessante la zona ove è stata eseguita la costruzione abusiva, con esclusione di qualsiasi vincolo paesaggistico comunque imposto, non è configurabile il reato di cui all'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, né quello di cui all'art. 734 cod.pen., che presuppone l'imposizione di un vincolo a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)