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Sez. 3, Sentenza n. 43731 del 24/09/2009 Cc. (dep. 16/11/2009) Rv. 245208 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Esecuzione di lavori in zona sottoposta a vincolo idrogeologico - Reato paesaggistico - Configurabilità - Esclusione - Reato edilizio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245208-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

L'esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato paesaggistico (art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ma quello edilizio (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dalla lett. c) dell'art. 44 cit., come tali insuscettibili di estensione analogica. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il vincolo idrogeologico è altresì causa ostativa della sanatoria degli abusi edilizi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)