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Sez. 1, Sentenza n. 28749 del 03/12/2008 (Rv. 606065 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE | Pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata - Azioni di condanna e di mero accertamento dei creditori del "de cuius" contro l'erede (in sede ordinaria e monitoria) - Ammissibilità - Avvenuta presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 cod. civ. - Rilevanza - Esclusione - Costituzione di fondo patrimoniale sui beni personali dell'erede - Ininfluenza - Procedure esecutive individuali - Divieto - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606065-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori del "de cuius" possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 cod. civ., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso; nè osta all'accertamento delle obbligazioni dei terzi la costituzione in fondo patrimoniale dei beni personali dell'erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)