Sez. 3, Sentenza n. 14821 del 04/09/2012 (Rv. 623669 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE | Responsabilità per i debiti ereditari - Limitazione "intra vires hereditatis" - Portata - Conseguenze - In caso di esecuzione forzata su bene che l'erede beneficiato assume estraneo all'asse.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)