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Sez. L, Sentenza n. 780 del 24/01/1992 (Rv. 475424 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Tempo | Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto in appello della domanda di pensione da una certa data - Omesso esame per inammissibilità della domanda subordinata di pensione da una data successiva, nel vigore della legge n. 222 del 1984 - Riproposizioni di quest'ultima domanda in altro giudizio - Necessità - Previa richiesta in via amministrativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475424-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Tempo

Il passaggio in giudicato della sentenza con cui il giudice di appello abbia respinto la domanda principale di attribuzione della pensione d'invalidità da una certa data, ed omesso di esaminare, ritenendola inammissibile ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., la domanda subordinata di riconoscimento dell'assegno d'invalidità in relazione ad infermità insorte (successivamente alla data predetta) nel vigore della legge n. 222 del 1984, comporta la necessità di riproporre quest'ultima domanda in un successivo giudizio, che però non deve essere preceduto da una nuova richiesta in via amministrativa, stante il perdurare dell'efficacia della domanda amministrativa cui ha fatto seguito il primo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)