Sez. L, Sentenza n. 920 del 03/02/1996 (Rv. 495701 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda di pensione rigettata con efficacia di giudicato - Nuova domanda giudiziale avente ad oggetto la stessa prestazione - Preventiva presentazione di nuova domanda amministrativa - Necessità - Omissione - Conseguenze - Improponibilità della domanda giudiziale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Nell'ipotesi in cui la domanda avente ad oggetto la pensione di invalidità sia stata rigettata, con efficacia di giudicato, per mancanza dello stato invalidante, l'interessato che voglia nuovamente agire in giudizio per ottenere la suddetta prestazione previdenziale deve presentare preventivamente una nuova domanda amministrativa, in mancanza della quale la domanda giudiziale deve essere dichiarata improponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)