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Sez. 1 - , Sentenza n. 18633 del 27/07/2017 (Rv. 644982 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - TELEVISIVE | "Format" - Riconoscimento del diritto di autore - Condizioni - Novità ed originalità - Necessità - Elementi qualificanti - Struttura esplicativa articolata in fasi sequenziali e tematiche.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644982-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - TELEVISIVE

In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità ed originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format" cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare come elementi qualificanti articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 100, Cod. Civ. art. 2581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)