Sez. 1, Sentenza n. 3817 del 17/02/2010 (Rv. 611953 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - TELEVISIVE | "Format" - Riconoscimento del diritto di autore - Condizioni - Novità e originalità - Necessità - Elementi qualificanti - Struttura esplicativa articolata in fasi sequenziali e tematiche.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - TELEVISIVE
In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format", cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi,, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 100, Cod. Civ. art. 2581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)