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Sez. 1, Sentenza n. 5708 del 12/03/2014 (Rv. 630570 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 18 della legge danese n. 37 del 1995 - Nozione di "abitazione familiare" - Interpretazione restrittiva - Fondamento - Applicazione alla "seconda casa" - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630570-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La nozione di "abitazione familiare" contenuta nell'art. 18 della legge danese 5 gennaio 1995, n. 37 va interpretata in senso restrittivo, come luogo dove è individuata la residenza della famiglia ovvero dove il nucleo familiare vive abitualmente e prevalentemente, tale da costituire il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, in quanto il divieto previsto in questa norma di vendere o ipotecare senza il consenso dell'altro coniuge l'immobile adibito a tale uso costituisce un'eccezione al principio secondo cui ciascun coniuge in comunione legale può compiere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell'altro. Ne consegue che esula dalla suddetta nozione la cosiddetta "seconda casa" (usata, cioè solo per soggiorni più o meno brevi e saltuari, normalmente di vacanza), il cui atto di alienazione, effettuato da uno solo dei coniugi, non è soggetto ad annullamento in forza del menzionato art. 18.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 29, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)