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Sez. 1, Sentenza n. 2529 del 28/03/1990 (Rv. 466216 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE NON PROPRIETARIO - VENDITA DELLA STESSA DA PARTE DEL CONIUGE PROPRIETARIO - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466216-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE NON PROPRIETARIO - VENDITA DELLA STESSA DA PARTE DEL CONIUGE PROPRIETARIO - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel caso di vendita della casa familiare da parte del coniuge che ne sia proprietario, il diritto al rilascio di detto immobile spettante all'acquirente non può trovare deroga in favore del coniuge assegnatario di esso a norma dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., in applicazione analogica delle regole dettate per l'opponibilità della locazione al terzo acquirente (art. 1599 cod. civ.), trattandosi di norme che regolamentano tale opponibilità secondo modalità che fanno eccezione ai principi generali e che sono dettate per il rapporto locatizio, profondamente diverso da quello che nasce dall'assegnazione della casa familiare con provvedimento giudiziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1599

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)