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Sez. 1, Sentenza n. 3091 del 17/03/1995 (Rv. 491218 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Scommesse sulle corse dei cani - Raccolta mediante totalizzatori automatici svolta da un ente privato - Attività esente ex art. 10, n. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Importo delle operazioni effettuate nell'anno - Inclusione nel calcolo della percentuale di riduzione dell'I.V.A. detraibile - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491218-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In tema di IVA, l'attività inerente alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cani mediante totalizzatori automatici svolta da un ente privato (nella specie dalla S.N.I.R.C.C. Società nazionale incremento razza equina S.p.A.) rientra tra le attività esenti da imposta ai sensi del n. 7 dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e non tra quelle esenti ai sensi del precedente n. 6 di detta norma, con la conseguenza che l'importo delle operazioni effettuate nell'anno deve essere ricompreso nel calcolo, ai sensi del quarto comma dell'art. 19 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, della percentuale di riduzione dell'I.V.A. detraibile relativa agli acquisti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)