Sez. 5 - , Sentenza n. 32203 del 10/12/2019 (Rv. 656017 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Esecuzione forzata tributaria - Pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Procedimento - Natura stragiudiziale - Intervento del giudice dell’esecuzione - Esclusione - Conseguenze - Opposizione atti esecutivi - Ammissibilità - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)