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Sez. 3 - , Sentenza n. 26830 del 14/11/2017 (Rv. 646639 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d. P.R. n. 602 del 1973 - Procedimento - Nota di iscrizione a ruolo ex art. 159-ter disp. att. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646639-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicchè non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle somme, né può essere soggetto all’applicabilità dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c., atteso che nessun interessato, neppure il debitore opponente, può sostituirsi al creditore per curare l'iscrizione a ruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistente perché non previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 159 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)