Sez. U, Sentenza n. 5867 del 12/12/1978 (Rv. 395690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CONTRO UN CONVENUTO DI NAZIONALITA STRANIERA, PREVIO RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA DAL CONVENUTO STESSO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA SENZA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI CENSURA CONTRO LA STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE - RIESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CONTRO UN CONVENUTO DI NAZIONALITA STRANIERA, PREVIO RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA DAL CONVENUTO STESSO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA SENZA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI CENSURA CONTRO LA STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE - RIESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA - PRECLUSIONE.*
L'Onere della specificazione dei motivi di appello non puo ritenersi assolto mediante la mera riproposizione della domanda o della eccezione decisa in senso sfavorevole dal giudice di primo grado, in quanto richiede l'indicazione delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per le quali si assume l'erroneita della decisione medesima. Pertanto, qualora la sentenza di primo grado, la quale abbia accolto domanda proposta nei confronti di convenuto straniero, disattendendo pregiudizialmente l'eccezione di difetto di giurisdizione da esso sollevata a norma dell'art 37 secondo comma cod proc civ, venga impugnata con gravame che non contenga, avverso l'autonoma statuizione sulla giurisdizione, l'esposizione delle ragioni di censura, si verifica la formazione del giudicato formale su detta statuizione, e resta conseguentemente precluso il riesame della questione di giurisdizione nelle successive fasi del processo. (V 383/78, mass n 389681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)