Sez. L, Sentenza n. 4025 del 10/07/1984 (Rv. 435992 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI DISATTESE IN PRIMO GRADO - VALIDITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEZIONE DI VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI DISATTESE IN PRIMO GRADO - VALIDITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEZIONE DI VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
L'espressa riproposizione in grado di appello delle domande ed eccezioni che il giudice di primo grado abbia esaminato e disatteso, al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ., postula, anche nel nuovo rito delle controversie di lavoro, che le domande ed eccezioni medesime non siano oggetto di mera ripetizione in Sede di gravame, ovvero di generica inclusione in una richiesta di integrale riforma della sentenza impugnata, successiva ad una specifica articolazione dei motivi di appello su altri punti, ma che vengano, invece, accompagnate dalla contestuale denuncia degli errori ascritti al primo giudice. (nella specie, non era stata riproposta nelle forme suddette la eccezione di violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, disattesa dal giudice di primo grado e la S.C., alla stregua dello esposto principio, ha ritenuto che il giudicato interno conseguentemente formatosi sul punto fosse preclusivo della applicabilità dello jus superveniens di cui alla parziale declaratoria di incostituzionalità della menzionata norma, pronunziata con la sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale). (V 6452/79, mass n 403186; (V 5867/78, mass n 395690).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)