Sez. L, Sentenza n. 266 del 12/01/1980 (Rv. 403655 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE SOTTO I LIMITI DI LEGGE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE SOTTO I LIMITI DI LEGGE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, al fine di stabilire la invalidita dell'assicurato, fa riferimento alla capacita di guadagno del medesimo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, considerando il lavoratore nella sua veste di soggetto singolo, senza cioe tener conto della eventuale possibilita che egli abbia di farsi coadiuvare dall'opera altrui. Pertanto, nello accertare lo stato di invalidita, occorre tenere presente unicamente il soggetto assicurato, stabilendo quanto le infermita, di cui questi e affetto, influiscono negativamente ed in modo diretto a ridurre la possibilita di esplicare occupazioni confacenti alle attitudini. (V 5209/79, mass n 401815).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)