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Sez. L, Sentenza n. 5209 del 09/10/1979 (Rv. 401815 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEI LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI - VALUTAZIONE - CAPACITA LAVORATIVA DI ALTRI MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401815-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEI LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI - VALUTAZIONE - CAPACITA LAVORATIVA DI ALTRI MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art 22 della legge 9 gennaio 1963 n 9 (sulla equiparazione, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita pensionabile, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni agli operai agricoli) la valutazione della capacita di guadagno dei lavoratori autonomi agricoli deve essere condotta con riguardo alle condizioni personali dei medesimi singolarmente considerati, indipendentemente dalla possibilita di essere sostituiti o aiutati da altri soggetti, ancorche appartenenti al medesimo nucleo famigliare. (Conf 2217/74, mass n 370587).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)