Sez. 3, Sentenza n. 10811 del 02/11/1993 (Rv. 484136 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere | Società assicuratrice convenuta con azione diretta - Responsabilità oltre il limite del massimale per interessi, rivalutazione e spese in seguito a comportamento defatigatorio - Liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore - Giudizio relativo alle obbligazioni accessorie - Legittimazione passiva dell'impresa cessionaria - Sussistenza.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere
In tema di assicurazione obbligatoria delle responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora la società assicuratrice, convenuta con azione diretta, debba rispondere, oltre il limite del massimale di polizza, anche di interessi, rivalutazione monetaria e spese in relazione ad un suo comportamento defatigatorio, legittimata passiva nel giudizio relativo a tali obbligazioni accessorie, a seguito di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore, è, come per il debito principale, la impresa cessionaria - in nome e per conto dell'I.N.A. Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - in quanto anche dette obbligazioni accessorie rientrano nelle somme che tale impresa deve liquidare a norma dell'articolo 4 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576 convertito nelle legge 24 novembre 1978 n. 738, e per esse non opera il limite di risarcibilità di cui all'articolo 21 comma terzo della legge 24 dicembre 1969 n. 990, attinente soltanto al debito principale di indennizzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)