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Sez. 3, Sentenza n. 2470 del 03/03/1995 (Rv. 490906 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impresa cessionaria del portafoglio - Ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno - Superamento del massimale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490906-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. nel caso di sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, l'impresa cessionaria del portafoglio in nome dell'I.N.A. - Fondo di garanzia che ometta o ritardi ingiustificatamente la prestazione dovuta, è tenuta anche oltre il limite del massimale a corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno ex art. 1224 cod. civ., ivi compreso quello da sopravvenuta svalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza dello "spatium deliberandi" di sei mesi dalla richiesta di risarcimento previsto dall'art. 8 D.L. n.576/78.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)