Sez. 5, Sentenza n. 21837 del 18/04/2008 Ud. (dep. 29/05/2008) Rv. 240101 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Certificato di morte e registro di continuità assistenziale - Atti pubblici - Integrazione del reato di cui all'art. 479 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
È atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 cod. pen., il certificato di morte, rilasciato dal sanitario, in virtù del regolamento di polizia mortuaria e del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ex art. 74, d.P.R. n. 396 del 2000, in quanto espressione della funzione attestatrice dell'accertamento diretto del sanitario e, nel contempo, con funzione costitutiva perché preordinata al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, autorizzazione, a sua volta, subordinata non solo all'accertamento della morte, ma anche alla verifica dell'inesistenza di condizioni che giustifichino interventi dell'Autorità sanitaria o giudiziaria. Riveste, altresì, natura di atto pubblico il registro di continuità assistenziale in cui si attestano le visite domiciliari e le constatazioni di decesso, in quanto fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)