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Sez. 5, Sentenza n. 36778 del 10/10/2006 Cc. (dep. 07/11/2006) Rv. 235011 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Certificato di morte - Rilasciato dal medico necroscopico - Natura di atto pubblico - Sussistenza - Rilasciato da medico curante non delegato dall'ufficiale dello stato civile - Reato ex art. 481 cod. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235011-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di reati di falso, il certificato di morte redatto dal medico necroscopico, delegato dell'ufficiale dello stato civile, è atto pubblico, siccome proveniente da un pubblico ufficiale che attesta fatti di sua diretta percezione (effettività del decesso, eventuali indizi di reato ecc.); mentre, quello redatto dal medico curante in ordine al momento e alle cause della morte - come risultano dall'attività sanitaria espletata prima del decesso - è qualificabile come atto pubblico soltanto se il sanitario opera all'interno di una struttura pubblica e se, con tale atto, concorre a formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria o esercita in sua vece poteri autorizzativi e certificativi: in questi casi, infatti, il medico opera come pubblico ufficiale. Qualora invece il medico curante, nell'immediatezza dell'evento, rilasci il certificato di morte, non destinato all'utilizzazione da parte dell'ufficiale dello stato civile, egli opera come semplice esercente una professione sanitaria, essendo indifferente che egli sia anche un funzionario del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che, in caso di falsità ideologica del certificato, il reato ipotizzabile è quello di cui all'art. 481 cod. pen., la cui pena edittale è preclusiva dell'applicazione di misure cautelari, anche soltanto interdittive (Fattispecie in tema di attestazione, da parte di medici curanti, dell'ora e luogo del decesso di pazienti, invece non sottoposti a visita dopo la morte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 481, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Legge 09/07/1939 num. 1238 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)