Sez. 2, Sentenza n. 6168 del 02/06/1993 (Rv. 482643 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - In genere | Lottizzazione abusiva - Nozione - Trasformazione urbanistica (o edilizia) dei terreni - Necessità - Promessa di vendita di un fondo rustico - Legittimità - Condizioni.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - In genere
La lottizzazione, che si configura come uno strumento tecnico-urbanistico diretto alla formazione di nuovi complessi edilizi attrezzati ai fini residenziali e non come semplice frazionamento e trasferimento dei suoli aventi diversa destinazione attuale, va definita come abusiva, ai sensi dell'art. 18 legge 28 febbraio 1985 n. 47, allorquando vi sia inizio di opere che comportino trasformazione urbanistica (o edilizia) dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque dettate da leggi statali o regionali ovvero senza autorizzazione alcuna, come anche nella predisposizione della stessa mediante il frazionamento e la cessione in lotti del terreno e che in relazione alla natura di questo e alla sua destinazione, secondo gli strumenti urbanistici o altri riferimenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Non configura, pertanto, detta ipotesi, né di conseguenza è nulla per illiceità della causa, la promessa di vendita di un fondo che non contenga alcuna garanzia da parte del venditore di edificabilità del suolo sulla base di una regolare lottizzazione, né alcuna manifestazione dell'intento degli acquirenti di destinare il suolo all'edificazione e che, qualificando "fondo rustico" l'immobile promesso in vendita, non fa alcun riferimento ad infrastrutture di urbanizzazione, comportando la mera alienazione di suolo, priva di rilievo urbanistico, senza assumere funzione prodromica di una lottizzazione abusiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)