Sez. 2, Sentenza n. 8021 del 24/07/1999 (Rv. 528920 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE | Atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati - Norma del quarto comma dell'art. 31 della legge n. 1150 del 1942 come modificata dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967 - Ambito di applicabilità - Lottizzazioni in senso stretto - Nozione - Destinazione di un fondo ad un insediamento edilizio urbano comportante opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Necessità - Conseguenze - Non concedibilità della licenza (ora concessione) edilizia nel caso di lottizzazione abusiva - Applicabilità del suddetto art. 31 - Mero frazionamento di terreno per l'edificazione in zona rurale o in cui esistano già le opere di urbanizzazione - Concedibilità della licenza - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 31.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE
La norma dell'art. 31 quarto comma della legge n. 1150 del 1942, nel testo fissato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967, si riferisce non a fattispecie di mero frazionamento del terreno, sia pure in porzioni destinate ad essere sede di edificazione, bensì' a fattispecie di lottizzazioni in senso stretto, che sono configurabili laddove sussistano fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani, cioè alla realizzazione d'una pluralità di edifici residenziali o turistici o industriali, che deve avere necessariamente comportato la previsione, la progettazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione non solo primaria, ma anche secondaria, trattandosi di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di quella natura ed essendovi l'obbiettiva esigenza, per l'armonico raccordo dell'insediamento stesso con il preesistente aggregato abitativo, della realizzazione di quelle opere. Per tale finalità di inserimento del nuovo complesso abitativo o produttivo nel territorio e per il coordinamento dello stesso con le preesistenti limitrofe realtà l'art. 8 della stessa legge n. 765 del 1967 (modificativo dell'arte. 28 della legge n. 1150 del 1942) esige il piano di lottizzazione, in difetto del quale non poteva essere concessa la licenza edilizia (ora concessione), mentre, qualora l'esigenza di assicurare la suddetta finalità non fosse sussistita, o per le caratteristiche e/o l'ubicazione del nuovo insediamento (come nel caso di pochi edifici in zona rurale) o per la preesistenza in loco di adeguate opere di urbanizzazione, il piano di lottizzazione non era richiesto dalla citata norma e le licenze potevano essere rilasciate anche in mancanza di esso, restando, in conseguenza esclusa l'applicabilità del suddetto art. 31 quarto comma.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 com. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)