Sez. U, Sentenza n. 4263 del 19/07/1985 (Rv. 441753 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI - IMPIANTO MANIFATTURIERO O INDUSTRIALE PRODUTTIVO DI VAPORI, GAS OD ALTRE ESALAZIONI INSALUBRI O PERICOLOSE - AZIONE CONTRO FATTI ILLECITI LESIVI DEL DIRITTO PERSONALE ALLA SALUTE - ESPERIBILITÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO EX ART. 216 R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265 - IRRILEVANZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI - IMPIANTO MANIFATTURIERO O INDUSTRIALE PRODUTTIVO DI VAPORI, GAS OD ALTRE ESALAZIONI INSALUBRI O PERICOLOSE - AZIONE CONTRO FATTI ILLECITI LESIVI DEL DIRITTO PERSONALE ALLA SALUTE - ESPERIBILITÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO EX ART. 216 R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265 - IRRILEVANZA.*
Con riguardo ad un impianto manifatturiero od industriale, produttivo di vapori, gas od altre esalazioni insalubri o pericolose, deve ritenersi esperibile, davanti al giudice ordinario, l'Azione diretta ad insorgere contro fatti illeciti lesivi del diritto personale alla salute, a prescindere dalla circostanza che lo Esercizio di quell'impianto risulti autorizzato dall'autorità amministrativa a norma dell'art. 216 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (autorizzazione rilevante sul piano pubblicistico e non nei rapporti fra privati), così come dalla circostanza che l'impianto stesso sia stato o meno classificato dai competenti organi comunali fra quelli insalubri secondo l'elenco all'uopo predisposto dal consiglio superiore della sanità, classificazione che dà luogo soltanto ad una presunzione "iuris tantum" di insalubrità o pericolosità.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)