Sez. 3, Sentenza n. 6662 del 19/07/1997 (Rv. 506176 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Immissioni dannose - Autorizzazione amministrativa - Irrilevanza - Parametri di tollerabilità - Normativa prevista, ma non ancora vigente - Criterio di valutazione - Legittimità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
L'accertamento - di fatto - della esistenza di fattori di inquinamento ambientale - nella specie da rumore, conseguente a ricerche geotermiche - dannosi per l'integrità psicofisica, non si risolve nell'accertamento della liceità dell'attività, ossia dell'osservanza della disciplina che ne regola l'esercizio onde tutelare l'interesse pubblico ambientale, ma può estendersi a considerare parametri di tollerabilità diversi da quelli provvisoriamente vigenti (art. 6 D.P.C.M. 1 marzo 1991) , e previsti (art. 2 stesso provvedimento) in base alla destinazione delle aree, ancora da delimitare da parte del Comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., DPCM 01/03/1991 art. 2, DPCM 01/03/1991 art. 6, Costituzione art. 32, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)